Guidare durante la sospensione costa da 2.046 a 8.186 euro, la revoca della patente e il fermo del veicolo per tre mesi (articolo 218, comma 6, del Codice della Strada). L’unica strada legale è il permesso di guida per motivi di lavoro: si chiede al Prefetto entro 15 giorni dal ritiro, vale per fasce orarie stabilite e non supera le tre ore al giorno.
Quindici giorni, non cinque. Su questo termine circola l’informazione sbagliata più diffusa d’Italia.
Cosa succede dopo il ritiro
L’agente ritira la patente sul posto e ti lascia un permesso provvisorio buono solo per portare il veicolo nel luogo di custodia che indichi (articolo 218, comma 1).
- 5 giorni: la polizia trasmette patente e verbale alla Prefettura.
- 15 giorni dal ritiro: il tuo termine per chiedere il permesso di guida (articolo 218, comma 2).
- 15 giorni successivi: il Prefetto emana l’ordinanza di sospensione, che decorre dal giorno del ritiro.
Se l’ordinanza non arriva entro quindici giorni dal ritiro, o entro trenta quando hai presentato istanza di permesso, puoi chiedere alla Prefettura la restituzione della patente (articolo 218, comma 2, ultimo periodo; in giurisprudenza Trib. Reggio Emilia, sentenza n. 629/2025).
Il mito dei cinque giorni
Moduli prefettizi, siti di settore e passaparola ripetono che l’istanza va presentata entro cinque giorni. Vero fino al 13 dicembre 2024.
La legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024, ha sostituito nel secondo periodo dell’articolo 218, comma 2, le parole «entro il termine di cui al primo periodo» con «entro il termine di quindici giorni dal ritiro» (articolo 4, comma 1, lettera a).
Chi si crede fuori tempo dopo una settimana rinuncia a un permesso che potrebbe ancora chiedere. Vale però il rovescio: oltre i quindici giorni l’istanza viene respinta e il termine non si riapre.
Quando il permesso si ottiene davvero
Il permesso può essere concesso solo se dalla violazione non è derivato un incidente: è una preclusione di legge, senza margini per il Prefetto (Trib. Ancona, sentenza n. 1363/2024).
Fuori da quel caso l’istanza va motivata e documentata per ragioni di lavoro, quando raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o non propri è impossibile o estremamente gravoso, oppure per una situazione che darebbe diritto alle agevolazioni dell’articolo 33 della legge 104/1992.
Il permesso non restituisce la patente: autorizza fasce orarie determinate, non più di tre ore al giorno. Chi guida fuori da quei limiti risponde come chi circola senza alcun titolo (Trib. Spoleto, sentenza n. 229/2025; Trib. Ancona, n. 1363/2024).
La concessione non è automatica: contratto, sede, orari, distanza e corse del trasporto pubblico vanno allegati, non dichiarati.
La sospensione breve introdotta nel 2024
Dal 14 dicembre 2024 l’agente può applicare direttamente la sospensione breve dell’articolo 218-ter a chi ha meno di 20 punti e commette una delle violazioni elencate dalla norma.
- 7 giorni con saldo punti fra 10 e 19 (comma 2, lettera a).
- 15 giorni sotto i 10 punti (comma 2, lettera b).
- Durata raddoppiata se dalla violazione è derivato un incidente (comma 3).
Anche qui il permesso per fasce orarie può essere chiesto (comma 5), ma lo rilascia il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente accertatore, non il Prefetto.
Come funziona NonViPago
Carichi il verbale con il ritiro. Il sistema estrae la data, calcola i quindici giorni per l’istanza e i trenta per l’eventuale opposizione, verifica i vizi dell’atto e ti mostra le motivazioni compatibili. Poi genera l’istanza o il ricorso con allegati, scadenza e istruzioni di deposito.
Chiedere il permesso non significa accettare la sanzione: l’ordinanza di sospensione si impugna davanti al Giudice di Pace del luogo della violazione entro trenta giorni dalla notifica, con il rito dell’articolo 7 del decreto legislativo 150/2011. Leggi come fare ricorso a una multa e come depositarlo. Se vuoi partire subito dall’istanza, il servizio dedicato è la richiesta del permesso di guida.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articoli 218 e 218-ter — versione vigente.
- L. 25 novembre 2024, n. 177, articolo 4 — modifica dell’articolo 218 e introduzione dell’articolo 218-ter.
- Cass. civ., Sez. II, ordinanza 12 luglio 2023, n. 22756 — la revoca ex articolo 218, comma 6, non richiede l’accertamento definitivo della violazione principale.
- Trib. Ancona, 11 luglio 2024, n. 1363 — guida fuori dalle fasce orarie autorizzate: stesse sanzioni di chi circola senza permesso; esclusa l’esimente dello stato di necessità.
- Trib. Spoleto, 6 maggio 2025, n. 229 — guida fuori dagli orari del permesso: confermata la revoca.
- Trib. Lecce, 11 marzo 2025, n. 786 — confermate revoca e sanzione di 2.046 euro.
- Trib. S. Maria Capua Vetere, 22 aprile 2026, n. 1553 — rigetto dell’opposizione; irrilevanza dei vizi formali dell’ordinanza prefettizia.
- Trib. Lagonegro, 29 maggio 2024, n. 393 — revoca legittima anche quando la sospensione precede formalmente l’ordinanza.
- Trib. Lodi, 6 marzo 2025, n. 45 — articolo 218, comma 6, applicabile anche se la sospensione non era ancora stata notificata.
- Trib. Reggio Emilia, 2 luglio 2025, n. 629 — per le sospensioni conseguenti a reato si applica l’articolo 223; il termine di quindici giorni è proprio del solo regime amministrativo.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere di un professionista abilitato sul singolo caso. Non fornisce indicazioni per circolare durante la sospensione fuori dalle ipotesi autorizzate dalla legge.
