Per fare ricorso contro una multa hai due strade alternative: il ricorso al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica e senza costi, oppure il ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni, con un contributo unificato a partire da 43 €. In entrambi i casi si può fare tutto online — e prima di scegliere conviene verificare se nel verbale c’è davvero un vizio che renda il ricorso conveniente.
| Ricorso | Termine | Costo | Se viene respinto |
|---|---|---|---|
| Prefetto | 60 giorni dalla notifica | Gratuito | Almeno il doppio del minimo |
| Giudice di Pace | 30 giorni dalla notifica | Contributo unificato da 43 € | Sanzione fra minimo e massimo, più le spese |
Quando conviene fare ricorso
Un ricorso ha senso quando c’è un vizio concreto, non quando la multa è semplicemente sgradita. I motivi che più spesso portano all’annullamento sono:
- notifica in ritardo: il verbale è arrivato oltre 90 giorni dopo l’accertamento (360 se risiedi all’estero). È il vizio più facile da verificare: basta confrontare la data dell’infrazione con quella sulla busta o sulla relata di notifica. Ne parliamo in multa notificata dopo 90 giorni;
- errori nel verbale: targa, modello del veicolo, luogo, data, ora o norma violata sbagliati o fra loro contraddittori, quando l’errore rende incerta la violazione contestata (una svista materiale evidente, da sola, non basta);
- mancata contestazione immediata senza motivo: fuori dai casi in cui la legge consente di non fermare il conducente (autovelox, ZTL, semaforo, veicolo in movimento), il verbale deve spiegare perché l’agente non ti ha contestato subito la violazione. Una formula generica o assente è un vizio;
- autovelox irregolare: postazione non segnalata, apparecchio non omologato o non sottoposto alla taratura periodica, tratto non autorizzato dal Prefetto. Vedi ricorso multa autovelox;
- segnaletica mancante, coperta o contraddittoria rispetto alla violazione contestata: tipico delle multe ZTL e dei divieti di sosta;
- veicolo venduto, rubato o guidato da altri: se il passaggio di proprietà o la denuncia di furto sono precedenti all’infrazione, il verbale non spetta a te;
- stessa violazione contestata due volte, oppure multa già pagata o già annullata;
- elementi obbligatori assenti nel verbale, oppure credito prescritto: le sanzioni stradali si prescrivono in cinque anni, e la richiesta arriva spesso tardi sotto forma di cartella (vedi quando una cartella esattoriale è nulla).
Non sono motivi di ricorso, invece, «non ho visto il cartello», «ero appena sopra il limite», «avevo fretta» o «la multa è troppo alta»: il ricorso contesta la legittimità dell’accertamento, non la sua opportunità. Con un motivo così il verbale viene confermato e la somma aumenta.
Prefetto o Giudice di Pace: come scegliere
Le due strade sono alternative: scelta una, l’altra è preclusa per lo stesso verbale (articolo 204-bis del Codice della Strada). Resta però un secondo grado: se il Prefetto respinge il ricorso, la sua ordinanza-ingiunzione si può impugnare davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni.
- Prefetto: gratuito, termine di 60 giorni, decide sui documenti (puoi chiedere di essere sentito). Se respinge, la somma non può essere inferiore al doppio del minimo previsto per la violazione.
- Giudice di Pace: contributo unificato, termine di 30 giorni, un’udienza davanti a un giudice. Puoi chiedere la sospensione del verbale, far sentire testimoni, contestare il funzionamento di un apparecchio. Se respinge, fissa la sanzione fra il minimo e il massimo e può metterti a carico le spese.
La regola pratica: se il vizio si legge dai documenti — notifica tardiva, errori del verbale, segnaletica fotografata — il Prefetto è la strada più economica. Se invece devi provare come sono andati i fatti, con testimoni o una perizia, serve il giudice.
Ricorso al Prefetto: come funziona
Si presenta entro 60 giorni dalla notifica, via PEC o raccomandata, al Prefetto del luogo della violazione oppure all’organo che ha emesso il verbale (che lo trasmette al Prefetto). Non ha costi. Nel ricorso puoi chiedere di essere sentito di persona e allegare i documenti che provano il vizio (articolo 203).
L’organo accertatore trasmette gli atti al Prefetto entro 60 giorni, con le proprie osservazioni. Il Prefetto decide entro 120 giorni dalla ricezione e notifica la decisione entro 150 giorni dalla sua adozione (articolo 204). Se non decide entro i termini di legge, il ricorso si intende accolto; se invece lo respinge, emette un’ordinanza-ingiunzione con un importo almeno doppio rispetto al minimo, più le spese: si paga entro 30 giorni oppure si impugna davanti al Giudice di Pace entro lo stesso termine (articolo 205).
Ricorso al Giudice di Pace: come funziona
Si deposita entro 30 giorni dalla notifica (60 se risiedi all’estero), a pena di inammissibilità, presso il Giudice di Pace del luogo della violazione, anche per posta o telematicamente (articolo 7 del decreto legislativo 150/2011). Il contributo unificato è di 43 € per le multe fino a 1.100 € e di 98 € oltre. Per le multe non è obbligatorio farsi assistere da un avvocato: puoi stare in giudizio da solo.
Il giudice fissa un’udienza e convoca l’ente che ha fatto la multa, che può difendersi con i propri funzionari. Un punto che sorprende molti: il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che l’agente dichiara di aver visto o compiuto; non fa prova delle sue valutazioni né di ciò che ha solo dedotto. Per questo il ricorso funziona sui vizi e sulle circostanze provabili, non su un racconto alternativo.
Il giudice può annullare il verbale, confermarlo o rideterminare l’importo; in caso di rigetto fissa la sanzione fra il minimo e il massimo previsti e può mettere a carico le spese di giudizio. Se non ti presenti alla prima udienza senza un impedimento legittimo, il verbale viene convalidato. La sentenza si può appellare davanti al Tribunale.
Cosa allegare
- copia del verbale e della busta o della relata di notifica: sono la prova della data da cui decorrono i termini;
- copia di un documento d’identità;
- foto o video con data della segnaletica, del varco, della postazione autovelox o del luogo, se il motivo li riguarda;
- carta di circolazione, contratto di vendita o di noleggio, denuncia di furto, se contesti di essere il responsabile;
- ricevute di pagamenti già fatti o di atti precedenti (PEC, raccomandate) quando il motivo è una doppia contestazione;
- per il Giudice di Pace: nota di iscrizione a ruolo e ricevuta del contributo unificato.
Dove e come consegnare il tutto — PEC, raccomandata, cancelleria — è spiegato in come depositare il ricorso.
I tempi, dalla notifica alla decisione
- Giorno 0: notifica del verbale. Da qui si contano tutti i termini, non dalla data dell’infrazione.
- Entro 5 giorni: pagamento ridotto del 30% (articolo 202). Chiude la pratica: chi paga non può più ricorrere. Lo sconto non vale per le violazioni che comportano la sospensione della patente o la confisca.
- Entro 30 giorni: ricorso al Giudice di Pace.
- Entro 60 giorni: ricorso al Prefetto, oppure pagamento in misura ridotta senza sconto.
- Dopo 60 giorni senza ricorso né pagamento: il verbale diventa titolo esecutivo per la metà del massimo della sanzione, più le spese (articolo 203, comma 3). Da lì arrivano l’ingiunzione o la cartella.
- Ricorso al Prefetto: 60 giorni per la trasmissione degli atti, 120 per la decisione, 150 per la notifica. Silenzio oltre i termini = ricorso accolto.
- Ordinanza-ingiunzione: 30 giorni per pagare o per opporsi davanti al Giudice di Pace.
- Giudice di Pace: l’udienza dipende dal carico dell’ufficio, da pochi mesi a oltre un anno; la sentenza arriva in udienza o nei giorni successivi.
Gli errori che fanno perdere il ricorso
- Pagare «per sicurezza» prima di ricorrere. Il pagamento in misura ridotta definisce la violazione: il ricorso diventa inammissibile.
- Fare entrambi i ricorsi. Sono alternativi: il secondo viene dichiarato inammissibile.
- Sbagliare il termine. 30 giorni per il giudice, 60 per il Prefetto, contati dalla notifica. Un ricorso fuori termine non viene esaminato, qualunque sia il motivo.
- Il ricorso generico. «Non ero io», «non ho visto il cartello»: senza la norma e la prova non è un motivo, e la somma aumenta.
- Non presentarsi in udienza davanti al Giudice di Pace: il verbale viene convalidato.
- Sbagliare destinatario o indirizzo PEC. Il ricorso al giudice del luogo sbagliato non decade, ma fa perdere mesi; una PEC all’indirizzo sbagliato può far perdere il termine.
Quanto costa fare ricorso
Il ricorso al Prefetto è gratuito; quello al Giudice di Pace costa il contributo unificato (da 43 €). Con NonViPago l’analisi del verbale è gratuita e, se decidi di procedere, il ricorso preparato per te costa il 15% dell’importo della multa, con un minimo di 5,99 € e un massimo di 45,99 € (sopra i 300 € di multa la pratica passa alla revisione del team, senza checkout automatico); per i ricorsi al Prefetto possiamo occuparci noi anche del deposito per 5 € in più. Tutti i dettagli nella pagina prezzi.
Cosa succede dopo
Presentato il ricorso, la sanzione non va pagata: si attende la decisione. Se il ricorso viene accolto il verbale è annullato e non devi nulla; se viene respinto, paghi l’importo stabilito dalla decisione. Per questo l’analisi preventiva conta: contestare conviene solo quando le probabilità giustificano il rischio, e te lo diciamo prima.
Dopo un rigetto del Prefetto puoi ancora opporti all’ordinanza davanti al Giudice di Pace; dopo un rigetto del Giudice di Pace resta l’appello al Tribunale. Se invece lasci passare i termini senza pagare, la somma viene iscritta a ruolo e arriva una cartella: a quel punto si contesta la cartella, non più il verbale.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), articoli 200 e 201 (contestazione e notificazione), 202 (pagamento in misura ridotta), 203 e 204 (ricorso al Prefetto e ordinanza-ingiunzione), 204-bis (ricorso al Giudice di Pace), 205 (opposizione all’ordinanza-ingiunzione).
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 383 e 384 (contenuto del verbale, motivi della mancata contestazione immediata).
- D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, articoli 5, 6 e 7 (opposizione al verbale e all’ordinanza-ingiunzione, sospensione, difesa personale).
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 (contributo unificato).
- L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 28 (prescrizione quinquennale), richiamato dall’articolo 209 del Codice della Strada.
- Codice civile, articolo 2700 (efficacia probatoria del verbale).
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere di un professionista abilitato sul singolo caso.
