Se la multa non ti viene contestata subito, il verbale deve esserti notificato entro 90 giorni dall’accertamento (360 se risiedi all’estero). Oltre quel termine l’obbligo di pagare si estingue: lo dice l’art. 201 del Codice della Strada. È il vizio più “matematico” che esista, ma va calcolato bene — conta la data di spedizione, non quella di ricezione — e va fatto valere con un ricorso: una notifica tardiva non si annulla da sola.
La regola dei 90 giorni
La regola generale è la contestazione immediata (art. 200 del Codice): l’agente ferma il veicolo e consegna il verbale. Quando non è possibile — autovelox, telecamere ZTL, semaforo con photored, veicolo in sosta, inseguimento non praticabile — l’art. 201, comma 1-bis, elenca i casi ammessi e impone che il verbale riporti il motivo della mancata contestazione. In questi casi il verbale va notificato entro 90 giorni dall’accertamento a chi risiede in Italia e entro 360 giorni a chi risiede all’estero.
L’effetto del ritardo è nel comma 5 dello stesso articolo: se la notifica non avviene nei termini, l’obbligo di pagare la somma dovuta si estingue. Non serve dimostrare altro: basta la data.
Come si calcola il termine
Il termine si conta in giorni di calendario, escludendo il giorno dell’accertamento e includendo l’ultimo; se scade in un giorno festivo slitta al primo giorno utile. Il punto che sfugge a molti è quale data conta per chi notifica. In base all’art. 149 del codice di procedura civile, come letto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 477 del 2002), per il notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’ufficio postale (o al messo, o dell’invio della PEC). Se il verbale è stato spedito l’89° giorno e ti arriva il 100°, è in termine.
Per questo la prova non è la data in cui hai aperto la lettera, ma:
- il timbro postale di spedizione sulla busta e sull’avviso di ricevimento — conserva sempre la busta;
- la relata di notifica o la data riportata dal messo comunale;
- per la PEC, la data della ricevuta di accettazione.
Dall’altro lato, la data di accertamento è scritta sul verbale: per un autovelox o un varco ZTL è il giorno del passaggio.
Quando i 90 giorni partono più tardi
L’art. 201 prevede che, se non è possibile identificare subito il responsabile, il termine decorra dal giorno in cui le sue generalità risultano dagli atti. I casi tipici:
- auto a noleggio o in leasing: la società riceve il verbale e comunica i dati del cliente; i 90 giorni per notificare a te partono da quella comunicazione;
- veicolo aziendale o intestato a una persona diversa dal conducente: il proprietario riceve il verbale e deve comunicare chi guidava entro 60 giorni (art. 126-bis); se non lo fa, riceve una sanzione autonoma e resta obbligato al pagamento;
- veicolo venduto ma ancora intestato al vecchio proprietario negli archivi: la notifica al vecchio intestatario è regolare, e il termine verso l’acquirente decorre da quando l’organo accertatore ne ha i dati.
In tutti questi casi il ritardo va misurato sulla data giusta: chiedi per iscritto alla società o all’organo accertatore quando sono stati comunicati i tuoi dati.
Se hai cambiato casa
La notifica è valida all’indirizzo che risulta dagli archivi della Motorizzazione e del PRA (art. 201, comma 3). Se hai cambiato residenza senza aggiornare la carta di circolazione — obbligo previsto dall’art. 94 del Codice — la notifica al vecchio indirizzo è regolare anche se non l’hai mai ricevuta, e il termine per il ricorso decorre comunque. Il cambio di residenza comunicato all’anagrafe viene trasmesso alla Motorizzazione, ma conviene verificare che l’aggiornamento sia avvenuto.
Raccomandata non ritirata e notifica via PEC
Se il postino non ti trova, lascia un avviso e la lettera resta in giacenza all’ufficio postale: per te la notifica si perfeziona al ritiro oppure, se non la ritiri, dopo 10 giorni dal deposito (legge 890/1982). Rifiutare la raccomandata equivale a riceverla. Da quel giorno decorrono i 30 o 60 giorni per il ricorso: ignorare l’avviso non cancella la multa, fa solo perdere il termine per contestarla.
Le multe possono essere notificate anche via PEC al domicilio digitale: la data di notifica è quella della ricevuta di consegna nella tua casella, e per chi notifica vale la ricevuta di accettazione. Il termine di 90 giorni è lo stesso.
Cosa fare se la notifica è in ritardo
- Non pagare: il pagamento, anche ridotto, chiude la possibilità di ricorso.
- Conserva la busta con il timbro di spedizione, l’avviso di ricevimento o la ricevuta PEC.
- Confronta le date: accertamento (sul verbale) e spedizione (sulla busta). Se passano più di 90 giorni — o 360 dall’estero, o 90 dalla comunicazione dei dati nei casi visti sopra — il verbale è contestabile.
- Fai ricorso nei termini: 60 giorni dalla notifica al Prefetto (gratuito) oppure 30 giorni al Giudice di Pace (contributo unificato da 43 €), citando l’art. 201, commi 1 e 5, e allegando la prova della data di spedizione. La notifica tardiva è un vizio che il ricorso deve far valere: se resti in silenzio, il verbale diventa definitivo (art. 203) e arriva la cartella.
Termini, costi e cosa succede dopo sono spiegati nella guida Come fare ricorso a una multa; per il deposito, PEC, raccomandata o consegna a mano.
Decadenza e prescrizione: la differenza
I 90 giorni sono un termine di decadenza per notificare il verbale. Cosa diversa è la prescrizione: il diritto a riscuotere la sanzione si prescrive in cinque anni dal giorno della violazione (art. 209 del Codice, che rinvia all’art. 28 della legge 689/1981), salvo atti che interrompono il termine. Se una multa regolarmente notificata non viene riscossa per anni, è la prescrizione a contare; se invece il verbale non ti è mai stato notificato e arriva direttamente la cartella, il vizio da far valere è l’omessa notifica — ne parla la guida Quando una cartella esattoriale è nulla.
