Una multa autovelox si può contestare quando la postazione o l’apparecchio non rispettano le regole che la legge impone: segnalazione preventiva, omologazione, taratura periodica, collocazione autorizzata, contenuto del verbale, notifica nei termini. Non basta che la multa sia sgradita o che “andavano tutti così”: il ricorso funziona quando c’è un vizio concreto. Qui trovi quali sono, dove si verificano e quanto tempo hai.
I motivi validi per contestare un autovelox
Le contestazioni che più spesso portano all’annullamento del verbale riguardano:
- segnalazione mancante o irregolare: nessun cartello prima della postazione, cartello coperto, troppo vicino o posto dopo un incrocio;
- apparecchio non omologato (solo “approvato”) o non tarato nei termini;
- postazione non autorizzata: autovelox fisso senza agenti su una strada non inclusa nel decreto del Prefetto;
- verbale incompleto: manca il tipo di apparecchio, il decreto di omologazione o il motivo per cui la multa non è stata contestata subito;
- tolleranza non applicata sulla velocità rilevata;
- notifica oltre 90 giorni dall’accertamento (come si calcola).
La postazione deve essere segnalata e visibile
L’art. 142, comma 6-bis, del Codice della Strada stabilisce che le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 13 giugno 2017 precisa come: il segnale “controllo elettronico della velocità” deve precedere l’apparecchio a una distanza adeguata al tipo di strada — in linea generale almeno 250 metri su autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle extraurbane secondarie e sulle urbane di scorrimento, 80 metri sulle altre strade urbane — e non oltre 4 chilometri, senza intersezioni nel mezzo. Un cartello dopo un incrocio, infatti, non avverte chi si è immesso sulla strada dopo il cartello.
Se al momento della contestazione il segnale non c’era, era coperto dalla vegetazione o da altri cartelli, oppure era troppo vicino alla postazione, il verbale è contestabile. Conviene fotografare il tratto di strada il prima possibile, con data e chilometrica.
Omologazione e taratura dell’apparecchio
Gli strumenti di rilevamento della velocità devono essere omologati (art. 45 del Codice e art. 192 del regolamento). Nella pratica molti apparecchi sono stati soltanto “approvati” dal Ministero, una procedura diversa e più snella. Con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’approvazione non equivale all’omologazione: da allora molti Giudici di Pace hanno annullato verbali elevati con apparecchi soltanto approvati. La questione è tuttora al centro di un ampio contenzioso, e il numero del decreto di omologazione riportato sul verbale è il primo dato da verificare.
Il secondo è la taratura. Con la sentenza n. 113 del 2015 la Corte costituzionale ha stabilito che gli apparecchi devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura; il decreto del 2017 ne prevede la cadenza annuale. Il certificato si può chiedere all’organo accertatore con un’istanza di accesso agli atti; se manca o è scaduto, la rilevazione non è affidabile.
Dove può stare un autovelox
Non tutte le strade ammettono un autovelox fisso senza la presenza degli agenti. L’art. 4 del decreto-legge 121/2002 consente le postazioni automatiche, senza obbligo di fermare il veicolo, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali; sulle extraurbane secondarie e sulle urbane di scorrimento solo se la strada è inclusa in un apposito decreto del Prefetto. Sulle altre strade urbane la rilevazione richiede la presenza della pattuglia. Un autovelox fisso su una strada non compresa nel decreto prefettizio è un motivo di ricorso.
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture dell’11 aprile 2024 ha aggiunto ulteriori condizioni per le postazioni (tipo di strada, rapporto con il limite di velocità, distanza minima tra una postazione e l’altra), con un regime transitorio per quelle già installate: la conformità va quindi verificata caso per caso, anche in base alla data del verbale.
Cosa deve contenere il verbale
Il regolamento di esecuzione del Codice (artt. 383–385 del d.P.R. 495/1992) fissa il contenuto minimo del verbale. Per una multa autovelox devono risultare, tra l’altro:
- il tipo di apparecchio utilizzato e gli estremi del decreto di omologazione o approvazione;
- la velocità rilevata e quella contestata dopo la tolleranza, il limite vigente, la strada, il chilometro e la direzione di marcia;
- il motivo per cui la violazione non è stata contestata immediatamente (art. 200 e art. 201, comma 1-bis, del Codice);
- targa, modello del veicolo, data e ora, norma violata.
Un elemento mancante o sbagliato — la targa di un altro veicolo, una data impossibile, una strada che non corrisponde — è un vizio del verbale, non un dettaglio.
La tolleranza del 5%
L’art. 345 del regolamento impone di ridurre la velocità rilevata del 5%, con un minimo di 5 km/h. Con un limite di 50 km/h e una rilevazione a 56 km/h, la velocità contestabile è 51 km/h: l’eccesso è di 1 km/h, non di 6. La tolleranza incide anche sulla fascia di sanzione: una rilevazione a 92 km/h su un limite di 50, ridotta a 87, rientra nell’eccesso tra 10 e 40 km/h e non in quello oltre i 40, che comporta la sospensione della patente. Se il verbale non mostra la riduzione, o la applica male, è contestabile.
Punti e sospensione della patente
L’art. 142 del Codice gradua le conseguenze in base all’eccesso rispetto al limite, già al netto della tolleranza:
| Eccesso | Punti | Patente |
|---|---|---|
| fino a 10 km/h | nessuno | — |
| da 10 a 40 km/h | 3 | — |
| da 40 a 60 km/h | 6 | sospensione da 1 a 3 mesi |
| oltre 60 km/h | 10 | sospensione da 6 a 12 mesi |
Gli importi in denaro sono aggiornati ogni due anni e aumentati di un terzo per le violazioni commesse di notte, tra le 22 e le 7: fa fede quello indicato sul verbale. Per gli eccessi oltre i 40 km/h non si applica lo sconto del 30% per il pagamento entro 5 giorni. Se ti è stata ritirata la patente, leggi come chiedere il permesso di guida per lavoro o Legge 104.
Termini e come fare ricorso
Dalla notifica hai 60 giorni per il ricorso al Prefetto (gratuito; se respinto l’importo può raddoppiare) oppure 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace (contributo unificato da 43 €). Le due strade sono alternative. Pagare la multa, anche in misura ridotta, chiude ogni possibilità di ricorso. Termini, costi e cosa succede dopo sono spiegati passo passo nella guida Come fare ricorso a una multa; per il deposito, PEC, raccomandata o consegna a mano.
Prima di scegliere conviene verificare se nel verbale c’è davvero un vizio: carichi la multa, l’analisi è gratuita e paghi solo se decidi di procedere.
