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Multa semaforo rosso: quando fare ricorso e come

Photored e T-Red: le foto che il verbale deve contenere, la durata del giallo, il passaggio per far spazio ai soccorsi, i 6 punti e la sospensione in caso di recidiva. Quando la multa si può contestare e i termini.

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La multa per il passaggio con il semaforo rosso si può contestare quando le foto non dimostrano la violazione, il giallo era troppo breve, l’apparecchio non era in regola o sei passato per far spazio a un mezzo di soccorso. È una delle multe più pesanti tra quelle rilevate a distanza: 6 punti e, alla seconda volta in due anni, la sospensione della patente. Proprio per questo il verbale deve essere preciso, e le foto vanno chieste subito.

I motivi validi per contestare un semaforo rosso

  • foto insufficienti: non mostrano la luce rossa accesa prima del superamento della linea di arresto, oppure manca la seconda foto con il veicolo oltre la linea;
  • giallo troppo breve rispetto alle indicazioni ministeriali e alla velocità consentita;
  • apparecchio non omologato o non verificato nei termini, verbale che non ne riporta gli estremi;
  • linea di arresto invisibile o assente, semaforo non visibile;
  • fermata oltre la linea scambiata per attraversamento;
  • stato di necessità: spazio a un mezzo di soccorso, emergenza documentata;
  • notifica oltre 90 giorni dall’accertamento (come si calcola).

Le foto che il verbale deve avere

Gli impianti come photored e T-Red rilevano il passaggio con il rosso senza fermare il veicolo: è uno dei casi in cui l’art. 201, comma 1-bis, del Codice ammette la contestazione differita. La prova è fotografica e deve documentare la violazione per intero: una prima immagine con il veicolo prima della linea di arresto e la luce rossa già accesa, una seconda con il veicolo oltre la linea, sempre con il rosso, e l’indicazione di data, ora e tempo trascorso dall’accensione del rosso. Se dalle foto non si distingue la luce, non si vede la linea di arresto o la prima immagine mostra ancora il giallo, il verbale è contestabile.

Le foto si ottengono con un’istanza di accesso agli atti o, in molti Comuni, da un portale online con il codice stampato sul verbale. Vanno chieste subito: i termini per il ricorso non si fermano in attesa delle immagini.

La durata del giallo

L’art. 41 del Codice descrive la luce gialla come avviso di arresto imminente: chi si trova troppo vicino all’incrocio per fermarsi in sicurezza può proseguire. Il Codice non fissa una durata minima in secondi, ma il Ministero delle Infrastrutture ha indicato da anni che il giallo non dovrebbe durare meno di 3 secondi sulle strade urbane con limite di 50 km/h, e di più dove il limite è superiore, per lasciare il tempo di fermarsi. Un giallo più breve, documentato dai tempi riportati nelle foto o da una misurazione, è uno dei motivi di ricorso più frequenti sugli impianti automatici.

Omologazione dell’apparecchio

Come ogni strumento di rilevamento, l’impianto semaforico deve essere omologato (art. 45 del Codice) e mantenuto efficiente, e il verbale deve riportarne tipo ed estremi del decreto di omologazione. I principi affermati dalla Cassazione per gli autovelox (ordinanza n. 10505 del 2024: l’approvazione non equivale all’omologazione) sono invocati anche per i rilevatori di infrazioni semaforiche; la verifica va fatta sul decreto citato nel verbale. Ne parliamo in dettaglio nella pagina sugli autovelox.

Linea di arresto e fermata oltre la linea

La violazione dell’art. 146, comma 3, è il superamento della linea di arresto con il rosso. Se la linea è cancellata, coperta o assente, manca il riferimento stesso della violazione. Diverso è il caso di chi si ferma con il rosso ma oltre la linea, senza impegnare l’incrocio: è una violazione più lieve, che non comporta i 6 punti, e un verbale che la qualifica come passaggio con il rosso è contestabile sulla base delle stesse foto.

Passaggio per far spazio ai soccorsi

Chi supera la linea con il rosso per lasciare strada a un’ambulanza, ai vigili del fuoco o alla polizia con sirena agisce in stato di necessità (art. 4 della legge 689/1981) e non è sanzionabile. La prova è spesso nelle foto dell’impianto, che riprendono anche il mezzo di soccorso; altrimenti si può chiedere conferma del passaggio alla centrale operativa del servizio. Lo stesso vale per un’emergenza sanitaria documentata a bordo.

Punti e sospensione della patente

Il passaggio con il rosso comporta 6 punti, raddoppiati per i neopatentati nei primi tre anni di patente. Se la stessa violazione si ripete entro due anni, scatta la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. L’importo in denaro è indicato sul verbale ed è maggiorato di un terzo tra le 22 e le 7. Quando il verbale arriva al proprietario e non al conducente, il proprietario deve comunicare i dati di chi guidava entro 60 giorni (art. 126-bis): se non lo fa, riceve una sanzione ulteriore e i punti non vengono decurtati a nessuno. Se la patente ti è stata sospesa, leggi come chiedere il permesso di guida per lavoro o Legge 104.

Termini e come fare ricorso

Dalla notifica hai 60 giorni per il ricorso al Prefetto (gratuito; se respinto l’importo può raddoppiare) oppure 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace (contributo unificato da 43 €). Le due strade sono alternative, e pagare la multa chiude ogni possibilità di ricorso: per il semaforo rosso conta doppio, perché con il pagamento si accettano anche i punti. Termini, costi e cosa succede dopo sono spiegati nella guida Come fare ricorso a una multa; per il deposito, PEC, raccomandata o consegna a mano.

Prima di scegliere conviene verificare se nel verbale c’è davvero un vizio: carichi la multa, l’analisi è gratuita e paghi solo se decidi di procedere.

Domande frequenti

Quanti punti toglie il semaforo rosso?

6 punti (art. 146, comma 3, del Codice della Strada), raddoppiati a 12 per i neopatentati nei primi tre anni. In caso di seconda violazione nel biennio scatta anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. I punti si tolgono solo se il conducente viene identificato: se il verbale arriva al proprietario, deve comunicare chi guidava entro 60 giorni.

Sono passato con il giallo: è multa?

Il giallo impone di fermarsi se è possibile farlo in sicurezza. La violazione dell’art. 146, comma 3, è superare la linea di arresto quando la luce è già rossa: se hai superato la linea con il giallo e completato l’attraversamento con il rosso, le foto devono mostrare il rosso acceso prima del superamento della linea, altrimenti la multa è contestabile.

Posso vedere le foto del photored?

Sì. Sono atti del procedimento e si ottengono con un’istanza di accesso agli atti (legge 241/1990) all’organo che ha emesso il verbale; molti Comuni le rendono disponibili online con il codice riportato sul verbale. Vanno chieste subito: servono a verificare luce, linea di arresto e orari.

Mi sono spostato per far passare un’ambulanza: posso farla annullare?

Sì, se riesci a documentarlo. L’art. 4 della legge 689/1981 esclude la sanzione per chi agisce in stato di necessità. Le foto del photored spesso mostrano il mezzo di soccorso; in alternativa si può chiedere alla centrale operativa conferma del passaggio in quell’orario.

Il semaforo era giallo lampeggiante o spento: vale la multa?

No. Con il giallo lampeggiante l’incrocio è regolato dalla precedenza, non dal semaforo: non può esserci passaggio con il rosso. Un verbale per art. 146, comma 3, con il semaforo in modalità lampeggiante o guasto è contestabile.

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