La multa per assicurazione scaduta o mancante si può contestare quando la copertura in realtà c’era — perché eri nei 15 giorni di tolleranza dopo la scadenza, perché la banca dati non era aggiornata, perché il veicolo non era in circolazione. L’art. 193 del Codice della Strada è severo (sanzione alta e sequestro del veicolo), ma si applica solo a chi circola davvero senza copertura, e la prova della polizza chiude spesso la questione prima ancora del ricorso.
I motivi validi per contestare
- multa nei 15 giorni di tolleranza dopo la scadenza della polizza;
- polizza valida ma non risultante nella banca dati al momento del controllo automatico;
- veicolo in area privata, non aperta al pubblico;
- veicolo già venduto, demolito o esportato alla data della violazione, con la pratica registrata;
- targa letta male dal dispositivo: veicolo diverso dal tuo;
- verbale incompleto o errato, notifica oltre 90 giorni (come si calcola).
I 15 giorni di tolleranza
Dal 2013 le polizze auto non si rinnovano più tacitamente: alla scadenza il contratto cessa. Ma l’art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private impone all’impresa di mantenere operante la garanzia fino al 15° giorno successivo alla scadenza, in linea con il periodo di tolleranza già previsto dall’art. 1901 del codice civile. In quei 15 giorni il veicolo è assicurato a tutti gli effetti: chi provoca un incidente è coperto, e chi circola non viola l’art. 193.
Una multa elevata in questa finestra si contesta allegando la polizza scaduta, che prova la data di scadenza, e richiamando l’art. 170-bis. Attenzione al calcolo: il 15° giorno si conta dal giorno successivo alla scadenza indicata in polizza.
Controllo automatico della targa
Sempre più spesso la mancanza di copertura viene rilevata da dispositivi di lettura della targa collegati alla banca dati dei veicoli assicurati, senza che il veicolo venga fermato. In questo caso l’art. 193 prevede una garanzia: l’organo accertatore deve invitare il proprietario a presentare entro 15 giorni il certificato che dimostri la copertura alla data del passaggio. Se il veicolo era assicurato, il verbale non viene emesso.
Gli errori della banca dati non sono rari: polizze pagate ma caricate in ritardo dall’impresa, targhe lette male, veicoli con targa riassegnata. Vale la pena rispondere all’invito entro i 15 giorni con la polizza in mano; se il verbale arriva comunque, la stessa polizza è la prova da allegare al ricorso, insieme a una dichiarazione dell’impresa sulla data di decorrenza.
Veicolo fermo: strada o area privata
L’obbligo di assicurazione riguarda i veicoli in circolazione, e per la giurisprudenza costante la circolazione comprende anche la sosta su strada pubblica o su area aperta al pubblico, come il parcheggio di un supermercato: un veicolo senza polizza lasciato in strada è sanzionabile anche se nessuno lo guida da mesi. L’art. 193 non si applica invece al veicolo custodito in un’area privata non accessibile al pubblico — garage, cortile recintato, terreno privato. Se il verbale indica un luogo privato, o se il veicolo è stato fotografato oltre il cancello, è contestabile.
Cosa succede: sequestro e riduzioni
Oltre alla sanzione in denaro, raddoppiata in caso di recidiva nel biennio, l’art. 193 prevede il sequestro amministrativo del veicolo, che viene affidato in custodia. La norma prevede anche misure di favore per chi si mette in regola: riduzioni della sanzione se la polizza viene stipulata entro termini brevi dalla violazione, e la restituzione del veicolo a chi dimostra la copertura e paga quanto dovuto. Termini e misure sono indicati nel verbale e vanno rispettati alla lettera: i giorni si contano dalla contestazione. La violazione non comporta decurtazione di punti.
Cosa deve contenere il verbale
Il verbale deve indicare la data e il luogo della circolazione senza copertura, la targa, gli estremi del controllo (fermo su strada o rilevazione automatica) e, per la rilevazione automatica, l’invito a presentare il certificato e il suo esito. Un verbale che non consente di capire quando e dove il veicolo è stato visto, o che cita una targa diversa, è contestabile per difetto di motivazione.
Termini e come fare ricorso
Dalla notifica — o dalla contestazione immediata — hai 60 giorni per il ricorso al Prefetto (gratuito; se respinto l’importo può raddoppiare) oppure 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace (contributo unificato da 43 €). Le due strade sono alternative; il ricorso non sospende di per sé il sequestro, che segue le sue regole. Termini, costi e cosa succede dopo sono spiegati nella guida Come fare ricorso a una multa; per il deposito, PEC, raccomandata o consegna a mano. Se nello stesso controllo è stata contestata anche la revisione scaduta, i due verbali vanno esaminati separatamente.
Prima di scegliere conviene verificare se nel verbale c’è davvero un vizio: carichi la multa, l’analisi è gratuita e paghi solo se decidi di procedere.
