La multa per l’uso del cellulare alla guida si può contestare soprattutto sulla forma: una contestazione non immediata senza motivo valido, un verbale che non descrive la condotta, una situazione in cui non stavi guidando. Dopo la riforma del Codice della Strada del 2024 le conseguenze sono pesanti — punti e sospensione della patente già alla prima violazione — e vale la pena leggere il verbale con attenzione prima di pagare.
Cosa vieta l’art. 173 e cosa no
L’art. 173, comma 2, del Codice vieta al conducente di usare durante la marcia telefoni, smartphone, tablet, computer portatili e qualsiasi dispositivo che richieda l’uso delle mani, anche solo momentaneamente. È consentito l’uso di auricolari o del vivavoce, purché le mani restino libere e la capacità uditiva non sia compromessa. In pratica:
- telefonare con il vivavoce dell’auto o un auricolare: consentito;
- telefono fissato al supporto, usato come navigatore senza toccarlo: consentito;
- telefono in mano per qualsiasi scopo — chiamata, messaggio, mappa, foto —: vietato;
- tablet o computer in uso durante la marcia: vietato.
I motivi validi per contestare
- contestazione non immediata senza che il verbale indichi un motivo valido tra quelli dell’art. 201, comma 1-bis;
- condotta non descritta: il verbale dice “faceva uso del telefono” senza specificare cosa l’agente ha visto;
- veicolo non in marcia: parcheggiato, fermo a motore spento;
- oggetto diverso dal telefono (un documento, un pacchetto di fazzoletti) o dispositivo usato lecitamente (auricolare, supporto);
- stato di necessità: chiamata d’emergenza documentata;
- errori nel verbale su targa, luogo, data, norma;
- notifica oltre 90 giorni dall’accertamento (come si calcola).
La contestazione deve essere immediata
L’uso del telefono non è rilevato da un apparecchio: lo vede un agente. Per questo vale la regola generale dell’art. 200 del Codice, la contestazione immediata: l’agente ferma il veicolo e redige il verbale davanti a te. La notifica successiva è ammessa solo nei casi dell’art. 201, comma 1-bis — ad esempio perché fermarti avrebbe creato pericolo, o perché il veicolo era in movimento e non era possibile raggiungerlo — e il motivo deve essere scritto nel verbale. Una multa arrivata per posta con una formula generica o senza alcuna motivazione è contestabile, indipendentemente da quello che è successo.
Cosa deve descrivere il verbale
Quello che l’agente dichiara di aver visto fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 del codice civile): non si può contestare dicendo semplicemente “non è vero”. Si può però contestare la qualificazione della condotta, ed è qui che il contenuto del verbale conta. Il verbale deve descrivere cosa è stato visto — telefono all’orecchio, digitazione, schermo in mano — e da dove, a che distanza, in quali condizioni. Un verbale che riporta solo “faceva uso di apparecchio telefonico” senza alcun dettaglio non permette di verificare che si trattasse di un uso vietato, e non di un auricolare o di un altro oggetto.
Fermo al semaforo o in coda
Il divieto vale “durante la marcia”. Per la giurisprudenza prevalente il veicolo fermo a un semaforo o in coda è ancora in marcia, perché partecipa alla circolazione e deve ripartire da un momento all’altro: la multa in questi casi regge. Il veicolo parcheggiato o accostato con il motore spento è invece fuori dalla circolazione: usare il telefono lì non è una violazione, e il verbale che descrive il veicolo fermo in sosta è contestabile.
Il tabulato telefonico serve?
Dipende da cosa contesta il verbale. Se descrive una conversazione e il tabulato del gestore mostra che a quell’ora non c’era nessuna chiamata in corso, è una prova utile da allegare. Se invece il verbale parla di uso generico del dispositivo, il tabulato non aiuta: messaggi, social e mappe non lasciano traccia nel tabulato delle chiamate. Il tabulato si chiede al proprio gestore; i tempi di risposta vanno considerati rispetto ai termini del ricorso.
Punti e sospensione dopo la riforma
La legge 177/2024, in vigore dal 14 dicembre 2024, ha inasprito l’art. 173: oltre alla sanzione in denaro, la violazione comporta la decurtazione di punti e la sospensione della patente già alla prima violazione, con una durata che dipende dal saldo punti (la “sospensione breve” dell’art. 218-ter per chi ha meno di 20 punti) e che cresce in caso di recidiva nel biennio. Per le violazioni commesse prima di quella data vale il regime precedente. Importi, punti e durata esatti dipendono quindi dalla data e dalla tua situazione: fa fede quanto indicato sul verbale. Se la patente ti è stata sospesa, leggi come chiedere il permesso di guida per lavoro o Legge 104.
Termini e come fare ricorso
Dalla notifica — o dalla contestazione immediata — hai 60 giorni per il ricorso al Prefetto (gratuito; se respinto l’importo può raddoppiare) oppure 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace (contributo unificato da 43 €). Le due strade sono alternative, e pagare la multa chiude ogni possibilità di ricorso, punti e sospensione compresi. Termini, costi e cosa succede dopo sono spiegati nella guida Come fare ricorso a una multa; per il deposito, PEC, raccomandata o consegna a mano.
Prima di scegliere conviene verificare se nel verbale c’è davvero un vizio: carichi la multa, l’analisi è gratuita e paghi solo se decidi di procedere.
