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Permesso di guida per lavoro con patente sospesa: requisiti, documenti e istanza

Art. 218 del Codice della Strada: chi può chiedere al Prefetto il permesso di guida per raggiungere il lavoro, cosa va documentato, i 15 giorni dal ritiro, le fasce orarie fino a 3 ore e cosa comporta sulla durata della sospensione.

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Se la patente ti è stata sospesa per una violazione amministrativa e senza incidente, puoi chiedere al Prefetto un permesso di guida per raggiungere il posto di lavoro: fino a 3 ore al giorno, in fasce orarie stabilite, entro 15 giorni dal ritiro. Lo prevede l’art. 218, comma 2, del Codice della Strada. Non restituisce la patente e non è automatico: va documentato che senza l’auto non puoi lavorare.

I requisiti dell’art. 218

Il permesso si può chiedere solo se valgono tutte queste condizioni:

  • la patente è stata sospesa, non revocata, per un periodo determinato;
  • la sospensione deriva da una violazione amministrativa del Codice della Strada, non da un reato (guida in stato di ebbrezza oltre 0,8 g/l, sotto l’effetto di droghe, omissione di soccorso);
  • dalla violazione non è derivato un incidente: è una preclusione di legge, senza margini di valutazione;
  • è la prima richiesta per questa sospensione;
  • l’istanza è presentata entro 15 giorni dal ritiro.

Fuori da questi casi l’istanza viene respinta qualunque sia la situazione lavorativa. Se la sospensione deriva dalla perdita totale dei punti o da un reato, il permesso non è previsto.

Cosa vuol dire “per lavoro”

La norma richiede che il titolare non possa raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici, o possa farlo solo in modo estremamente gravoso, e che da ciò derivi un grave pregiudizio per la sua posizione lavorativa. Contano quindi tre elementi: un lavoro, una sede da raggiungere e l’assenza di alternative ragionevoli all’auto — nessuna corsa negli orari del turno, tempi di percorrenza incompatibili, sede in zona non servita.

Il permesso serve ad arrivare al lavoro, non a lavorare guidando: chi svolge un’attività che consiste nella guida (autista, corriere, tassista, autotrasportatore) non può usarlo per l’attività stessa. Vale per dipendenti e autonomi, a tempo indeterminato, determinato o in prova: ciò che cambia è la documentazione.

I documenti da allegare

La concessione non è automatica e il Prefetto decide sulla carta: quello che non è documentato, per la Prefettura non esiste. Tipicamente servono:

  • dichiarazione del datore di lavoro con sede, mansione, giorni e orari di lavoro (o i turni programmati), su carta intestata;
  • per gli autonomi: visura camerale o attestazione di partita IVA, e una descrizione dell’attività con i luoghi in cui si svolge;
  • la distanza e il percorso casa–lavoro, con gli orari dei mezzi pubblici disponibili (o la loro assenza) negli orari del turno;
  • copia del verbale con il ritiro della patente e di un documento d’identità;
  • le fasce orarie richieste, con il totale giornaliero entro le 3 ore.

I 15 giorni dal ritiro

Il termine per l’istanza è di 15 giorni dal ritiro materiale della patente. Fino al 13 dicembre 2024 erano 5, e molti moduli e siti riportano ancora quel numero: la legge 177/2024 ha portato il termine a 15 giorni. I 5 giorni oggi riguardano solo la trasmissione della patente dalla polizia alla Prefettura. Il rovescio della medaglia: oltre i 15 giorni l’istanza viene respinta e il termine non si riapre. Conviene muoversi subito, anche perché raccogliere la documentazione del datore di lavoro richiede qualche giorno.

Come e dove si presenta l’istanza

L’istanza si presenta alla Prefettura del luogo in cui è stata commessa la violazione — non quella di residenza — via PEC, a mano o con raccomandata, con gli allegati. Il Prefetto si pronuncia nell’ordinanza di sospensione: quando è stata presentata l’istanza, l’ordinanza deve arrivare entro 30 giorni. Se non arriva, si può chiedere alla Prefettura la restituzione della patente. Nel frattempo non si può guidare: il permesso esiste solo dal momento in cui l’ordinanza lo concede.

Cosa ottieni: fasce orarie e 3 ore

Il permesso non restituisce la patente: l’ordinanza autorizza la guida in fasce orarie determinate, per non più di 3 ore al giorno, per il percorso e lo scopo indicati. Va portata con sé una copia dell’ordinanza. In cambio, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive autorizzate: si guida durante la sospensione, ma la sospensione finisce più tardi. Quanto, lo spiega la pagina Quanto dura la sospensione.

Guidare fuori dagli orari

Chi guida fuori dalle fasce autorizzate, o per scopi diversi da quelli del permesso, risponde come chi guida senza alcun titolo: sanzione da 2.046 a 8.186 euro, revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (art. 218, comma 6). I tribunali lo hanno confermato più volte. Cosa resta consentito e cosa no è nella pagina Cosa non si può fare; per chi assiste un familiare con disabilità, il permesso ha un fondamento diverso: permesso Legge 104.

Il ricorso contro la multa che ha causato la sospensione resta sempre possibile, nei suoi termini: ne parla la guida Patente sospesa: si può guidare?.

Domande frequenti

Faccio l’autista: posso chiedere il permesso per lavorare?

No. Il permesso dell’art. 218 serve a raggiungere il posto di lavoro, non a svolgere un lavoro che consiste nel guidare: autisti, corrieri, tassisti e autotrasportatori non possono usarlo per l’attività. Resta possibile chiederlo per arrivare in sede, se i mezzi pubblici non lo consentono.

Lavoro su turni diversi ogni settimana: come indico le fasce orarie?

Le fasce vanno indicate nell’istanza e possono coprire turni diversi, purché il totale non superi le 3 ore al giorno. Allega la programmazione dei turni firmata dal datore di lavoro: il Prefetto decide sulla base di quanto è documentato.

Il permesso allunga la sospensione?

Sì. L’art. 218, comma 2, prevede che il periodo di sospensione sia aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive per le quali è stata autorizzata la guida. È il prezzo del permesso: si guida durante la sospensione, ma la sospensione finisce più tardi.

Il Prefetto può rifiutare il permesso anche se ho i requisiti?

Sì: la concessione non è automatica. Il Prefetto valuta la documentazione e l’assenza di pericolo per la sicurezza. Un solo caso è escluso per legge senza margini: se dalla violazione è derivato un incidente stradale, il permesso non può essere concesso.

Quanto tempo ho per chiedere il permesso?

15 giorni dal ritiro della patente. Il termine di 5 giorni che si legge ancora su molti moduli è superato: la legge 177/2024, in vigore dal 14 dicembre 2024, lo ha portato a 15. Oltre quel termine l’istanza viene respinta e il termine non si riapre.

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