Se la patente ti è stata sospesa per una violazione amministrativa e senza incidente, puoi chiedere al Prefetto un permesso di guida per raggiungere il posto di lavoro: fino a 3 ore al giorno, in fasce orarie stabilite, entro 15 giorni dal ritiro. Lo prevede l’art. 218, comma 2, del Codice della Strada. Non restituisce la patente e non è automatico: va documentato che senza l’auto non puoi lavorare.
I requisiti dell’art. 218
Il permesso si può chiedere solo se valgono tutte queste condizioni:
- la patente è stata sospesa, non revocata, per un periodo determinato;
- la sospensione deriva da una violazione amministrativa del Codice della Strada, non da un reato (guida in stato di ebbrezza oltre 0,8 g/l, sotto l’effetto di droghe, omissione di soccorso);
- dalla violazione non è derivato un incidente: è una preclusione di legge, senza margini di valutazione;
- è la prima richiesta per questa sospensione;
- l’istanza è presentata entro 15 giorni dal ritiro.
Fuori da questi casi l’istanza viene respinta qualunque sia la situazione lavorativa. Se la sospensione deriva dalla perdita totale dei punti o da un reato, il permesso non è previsto.
Cosa vuol dire “per lavoro”
La norma richiede che il titolare non possa raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici, o possa farlo solo in modo estremamente gravoso, e che da ciò derivi un grave pregiudizio per la sua posizione lavorativa. Contano quindi tre elementi: un lavoro, una sede da raggiungere e l’assenza di alternative ragionevoli all’auto — nessuna corsa negli orari del turno, tempi di percorrenza incompatibili, sede in zona non servita.
Il permesso serve ad arrivare al lavoro, non a lavorare guidando: chi svolge un’attività che consiste nella guida (autista, corriere, tassista, autotrasportatore) non può usarlo per l’attività stessa. Vale per dipendenti e autonomi, a tempo indeterminato, determinato o in prova: ciò che cambia è la documentazione.
I documenti da allegare
La concessione non è automatica e il Prefetto decide sulla carta: quello che non è documentato, per la Prefettura non esiste. Tipicamente servono:
- dichiarazione del datore di lavoro con sede, mansione, giorni e orari di lavoro (o i turni programmati), su carta intestata;
- per gli autonomi: visura camerale o attestazione di partita IVA, e una descrizione dell’attività con i luoghi in cui si svolge;
- la distanza e il percorso casa–lavoro, con gli orari dei mezzi pubblici disponibili (o la loro assenza) negli orari del turno;
- copia del verbale con il ritiro della patente e di un documento d’identità;
- le fasce orarie richieste, con il totale giornaliero entro le 3 ore.
I 15 giorni dal ritiro
Il termine per l’istanza è di 15 giorni dal ritiro materiale della patente. Fino al 13 dicembre 2024 erano 5, e molti moduli e siti riportano ancora quel numero: la legge 177/2024 ha portato il termine a 15 giorni. I 5 giorni oggi riguardano solo la trasmissione della patente dalla polizia alla Prefettura. Il rovescio della medaglia: oltre i 15 giorni l’istanza viene respinta e il termine non si riapre. Conviene muoversi subito, anche perché raccogliere la documentazione del datore di lavoro richiede qualche giorno.
Come e dove si presenta l’istanza
L’istanza si presenta alla Prefettura del luogo in cui è stata commessa la violazione — non quella di residenza — via PEC, a mano o con raccomandata, con gli allegati. Il Prefetto si pronuncia nell’ordinanza di sospensione: quando è stata presentata l’istanza, l’ordinanza deve arrivare entro 30 giorni. Se non arriva, si può chiedere alla Prefettura la restituzione della patente. Nel frattempo non si può guidare: il permesso esiste solo dal momento in cui l’ordinanza lo concede.
Cosa ottieni: fasce orarie e 3 ore
Il permesso non restituisce la patente: l’ordinanza autorizza la guida in fasce orarie determinate, per non più di 3 ore al giorno, per il percorso e lo scopo indicati. Va portata con sé una copia dell’ordinanza. In cambio, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive autorizzate: si guida durante la sospensione, ma la sospensione finisce più tardi. Quanto, lo spiega la pagina Quanto dura la sospensione.
Guidare fuori dagli orari
Chi guida fuori dalle fasce autorizzate, o per scopi diversi da quelli del permesso, risponde come chi guida senza alcun titolo: sanzione da 2.046 a 8.186 euro, revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (art. 218, comma 6). I tribunali lo hanno confermato più volte. Cosa resta consentito e cosa no è nella pagina Cosa non si può fare; per chi assiste un familiare con disabilità, il permesso ha un fondamento diverso: permesso Legge 104.
Il ricorso contro la multa che ha causato la sospensione resta sempre possibile, nei suoi termini: ne parla la guida Patente sospesa: si può guidare?.
