Chi assiste una persona con disabilità grave può chiedere al Prefetto, durante la sospensione della patente, un permesso di guida fino a 3 ore al giorno in fasce orarie stabilite. È la seconda delle due ipotesi dell’art. 218, comma 2, del Codice della Strada, accanto a quella per motivi di lavoro: stessi termini (15 giorni dal ritiro), stessi limiti, stessa regola sull’allungamento della sospensione, ma una documentazione diversa.
Cosa prevede l’art. 218
Il Codice consente al Prefetto di limitare la sospensione a determinate fasce orarie quando il titolare della patente si trova in una situazione che darebbe diritto alle agevolazioni dell’art. 33 della Legge 104/1992: cioè quando assiste una persona con handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della stessa legge). L’idea è che l’assistenza — visite, terapie, accompagnamento — non possa essere sospesa insieme alla patente.
Chi può chiederlo
Può chiederlo chi presta assistenza a una persona con disabilità grave riconosciuta: tipicamente il coniuge o il convivente, un genitore, un figlio, un parente o affine entro il grado previsto dalla Legge 104. La persona assistita non deve essere ricoverata a tempo pieno in una struttura residenziale: se lo è, l’assistenza quotidiana con l’auto viene meno. Non è necessario essere formalmente titolari dei permessi lavorativi della Legge 104: conta la situazione che ne darebbe diritto.
I requisiti comuni a ogni permesso
Valgono le stesse condizioni del permesso per lavoro:
- patente sospesa per un periodo determinato, non revocata;
- sospensione per una violazione amministrativa, non per un reato (alcol oltre 0,8 g/l, droghe, omissione di soccorso);
- dalla violazione non è derivato un incidente;
- prima richiesta per questa sospensione;
- istanza entro 15 giorni dal ritiro.
I documenti da allegare
- verbale di riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104) della persona assistita;
- prova della relazione con la persona assistita (stato di famiglia, certificato di residenza o convivenza, autocertificazione);
- documentazione delle esigenze di assistenza che richiedono l’auto: calendario di visite e terapie, distanza dalle strutture, assenza di mezzi pubblici adeguati o di altre persone che possano accompagnare;
- copia del verbale con il ritiro della patente e di un documento d’identità;
- le fasce orarie richieste, con il totale giornaliero entro le 3 ore.
Come per il lavoro, il Prefetto decide su ciò che è documentato: una dichiarazione generica di “necessità” non basta, un calendario di terapie con orari e luoghi sì.
Istanza, termini e fasce orarie
L’istanza va alla Prefettura del luogo della violazione, entro 15 giorni dal ritiro (legge 177/2024; i 5 giorni citati da molti moduli sono superati), via PEC, a mano o per raccomandata. Quando è stata presentata l’istanza, l’ordinanza del Prefetto deve arrivare entro 30 giorni. Il permesso autorizza la guida in fasce orarie determinate, per non più di 3 ore al giorno, e il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive autorizzate (come si calcola la durata).
I limiti del permesso
Il permesso vale per l’assistenza indicata e negli orari indicati. Guidare fuori dalle fasce, o per scopi diversi, espone alle conseguenze della guida con patente sospesa: sanzione da 2.046 a 8.186 euro, revoca della patente e fermo del veicolo per tre mesi (art. 218, comma 6). Cosa si può e non si può fare durante la sospensione è nella pagina Cosa non si può fare; i requisiti del permesso per raggiungere il lavoro sono nella pagina Permesso per lavoro.
