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Permesso di guida con patente sospesa per assistere un familiare (Legge 104)

Chi assiste una persona con disabilità grave può chiedere al Prefetto un permesso di guida durante la sospensione: i requisiti dell’art. 218 e della Legge 104, i documenti, i 15 giorni dal ritiro e i limiti del permesso.

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Chi assiste una persona con disabilità grave può chiedere al Prefetto, durante la sospensione della patente, un permesso di guida fino a 3 ore al giorno in fasce orarie stabilite. È la seconda delle due ipotesi dell’art. 218, comma 2, del Codice della Strada, accanto a quella per motivi di lavoro: stessi termini (15 giorni dal ritiro), stessi limiti, stessa regola sull’allungamento della sospensione, ma una documentazione diversa.

Cosa prevede l’art. 218

Il Codice consente al Prefetto di limitare la sospensione a determinate fasce orarie quando il titolare della patente si trova in una situazione che darebbe diritto alle agevolazioni dell’art. 33 della Legge 104/1992: cioè quando assiste una persona con handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della stessa legge). L’idea è che l’assistenza — visite, terapie, accompagnamento — non possa essere sospesa insieme alla patente.

Chi può chiederlo

Può chiederlo chi presta assistenza a una persona con disabilità grave riconosciuta: tipicamente il coniuge o il convivente, un genitore, un figlio, un parente o affine entro il grado previsto dalla Legge 104. La persona assistita non deve essere ricoverata a tempo pieno in una struttura residenziale: se lo è, l’assistenza quotidiana con l’auto viene meno. Non è necessario essere formalmente titolari dei permessi lavorativi della Legge 104: conta la situazione che ne darebbe diritto.

I requisiti comuni a ogni permesso

Valgono le stesse condizioni del permesso per lavoro:

  • patente sospesa per un periodo determinato, non revocata;
  • sospensione per una violazione amministrativa, non per un reato (alcol oltre 0,8 g/l, droghe, omissione di soccorso);
  • dalla violazione non è derivato un incidente;
  • prima richiesta per questa sospensione;
  • istanza entro 15 giorni dal ritiro.

I documenti da allegare

  • verbale di riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104) della persona assistita;
  • prova della relazione con la persona assistita (stato di famiglia, certificato di residenza o convivenza, autocertificazione);
  • documentazione delle esigenze di assistenza che richiedono l’auto: calendario di visite e terapie, distanza dalle strutture, assenza di mezzi pubblici adeguati o di altre persone che possano accompagnare;
  • copia del verbale con il ritiro della patente e di un documento d’identità;
  • le fasce orarie richieste, con il totale giornaliero entro le 3 ore.

Come per il lavoro, il Prefetto decide su ciò che è documentato: una dichiarazione generica di “necessità” non basta, un calendario di terapie con orari e luoghi sì.

Istanza, termini e fasce orarie

L’istanza va alla Prefettura del luogo della violazione, entro 15 giorni dal ritiro (legge 177/2024; i 5 giorni citati da molti moduli sono superati), via PEC, a mano o per raccomandata. Quando è stata presentata l’istanza, l’ordinanza del Prefetto deve arrivare entro 30 giorni. Il permesso autorizza la guida in fasce orarie determinate, per non più di 3 ore al giorno, e il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive autorizzate (come si calcola la durata).

I limiti del permesso

Il permesso vale per l’assistenza indicata e negli orari indicati. Guidare fuori dalle fasce, o per scopi diversi, espone alle conseguenze della guida con patente sospesa: sanzione da 2.046 a 8.186 euro, revoca della patente e fermo del veicolo per tre mesi (art. 218, comma 6). Cosa si può e non si può fare durante la sospensione è nella pagina Cosa non si può fare; i requisiti del permesso per raggiungere il lavoro sono nella pagina Permesso per lavoro.

Domande frequenti

Sono io la persona con disabilità: posso chiedere il permesso per me?

L’art. 218 collega il permesso all’assistenza di una persona con disabilità, cioè alla situazione di chi se ne prende cura. Per le proprie esigenze personali la via è il permesso per motivi di lavoro, se ne ricorrono le condizioni; il contrassegno disabili non sostituisce la patente.

Serve il verbale di handicap grave?

Sì. Il riferimento della norma è alla situazione che dà diritto alle agevolazioni dell’art. 33 della Legge 104, che presuppone il riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3) da parte della commissione medica. Un’invalidità civile senza quel riconoscimento non basta.

Chi conta come familiare da assistere?

La norma rinvia alle situazioni dell’art. 33 della Legge 104, che riguardano chi assiste il coniuge o il convivente, i genitori, i figli e i parenti o affini entro il grado previsto dalla legge. Conta la relazione di assistenza effettiva, da documentare.

Posso chiedere il permesso sia per lavoro sia per la Legge 104?

Le due esigenze possono coesistere nella stessa istanza, ma il limite è unico: le fasce orarie autorizzate non possono superare complessivamente 3 ore al giorno. Conviene indicare le fasce davvero necessarie e documentarle entrambe.

Il permesso allunga la sospensione anche in questo caso?

Sì, la regola è la stessa: il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive autorizzate (art. 218, comma 2).

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